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06-08-2004
Sospendere i procedimenti penali per le più alte cariche dello Stato?
Una riforma che ferisce la Costituzione
autore: Oscar Luigi Scalfaro
fonte: Editoriale apparso su Europa



Intervenendo in Senato ho espresso il mio parere totalmente contrario alla proposta di sospensione di eventuali procedimenti penali coinvolgenti i vertici istituzionali. Una contrarietà che riguarda il merito ma anche la procedura adottata, cioè il ricorso ad una legge ordinaria per una questione che rappresenta una modifica costituzionale.
Nel merito l’osservazione che ho avanzato è molto semplice:la nostra Costituzione conosce l’istituto dell’immunità parlamentare, che si chiama così perché è una tutela che viene prevista a difesa di ogni eletto del popolo, per proteggerlo. Si vuole ora un ripristino totale di quell’istituto? Il presidente del Consiglio ne ha legittimamente parlato. Ed io credo che si tratti di una posizione più rigorosa ed ortodossa della strada che invece si è scelta. Ricordo soltanto che quando il Parlamento, con una votazione carica di passione, sancì la totale abolizione dell’autorizzazione a procedere non lo fece perché quello era un istituto iniquo, ma perché ad un certo punto non si era data la possibilità di procedere a nessuno, per nessun motivo.
Chi, in modo trasparente, vuole proporre il ripristino dell’immunità, in ogni caso non può prescindere dal rispetto di due condizioni. La prima è che si proceda sempre, per rispettare l’articolo 3 della Costituzione, che afferma l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. L'eccezione può verificarsi quando ci si trovi in presenza di fondato sospetto del cosiddetto fumus persecutionis. Naturalmente, per le necessarie garanzie, questa valutazione dovrebbe essere affidata ad una votazione a maggioranza qualificata.
La seconda condizione riguarda il rispetto delle procedure richieste dalla nostra Carta per le modifiche costituzionali.
Ora la maggioranza ha voluto introdurre un privilegio per i vertici delle istituzioni democratiche dello Stato che nella Costituzione non c’è. Una novità che rappresenta una rottura dell’eguaglianza di fronte alla legge.
Ma nel momento in cui inseriamo nella Carta costituzionale una novità così dirompente, è possibile mai farlo con una legge ordinaria senza determinare una lacerazione profonda? In questo modo si crea un precedente di enorme gravità che inevitabilmente condurrà in altri casi a sostenere modifiche costituzionali di fatto con argomentazioni capziose, nelle quali si evidenzierà più la bravura di chi riuscirà ad inventare una strada che possa apparire lecita che non la chiarezza di cui la Costituzione ha bisogno.
E mi rincresce che nella questione si coinvolga anche il Capo dello Stato. Dovremmo sempre tenere presenti, infatti, le ragioni di opportunità e le necessarie delicatezze costituzionali.
Ma perché queste pericolose forzature? Il problema – non è un mistero – riguarda in particolare un processo in corso. Rispetto al quale ho avanzato una domanda: dove è scritto che, compiuto saggiamente lo stralcio, il processo stralciato debba proseguire a distanza di otto, dieci giorni dall’altro? Di fronte all’imminenza del semestre italiano di presidenza europea, un dialogo tra avvocati e magistrati su questo punto non dovrebbe essere soltanto possibile ma direi obbligatorio. E’ impensabile, infatti, che un presidente del Consiglio alle prese con le responsabilità istituzionali previste dalla presidenza del semestre possa avere anche solo un secondo di tempo per riflettere su un problema che gli brucia di dentro. E dunque l’ipotesi che questo stralcio possa implicare un rinvio a nuovo ruolo, potrebbe consentire di superare la questione dei tempi e della sospensione. Certo, si tratterebbe di ipotesi che io posso non condividere, ma certamente la Carta costituzionale, al massimo, chiude un occhio. Ma se si verifica una riforma attuata con legge ordinaria, la Carta costituzionale è gravemente ferita. Questo è il mio convincimento

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