30 Luglio 2010 |
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06-08-2004
Sospendere i procedimenti penali per le più alte cariche dello Stato?
Una riforma che ferisce la Costituzione
autore: Oscar Luigi Scalfaro
fonte: Editoriale apparso su Europa
Intervenendo in Senato ho espresso il mio parere totalmente contrario alla proposta
di sospensione di eventuali procedimenti penali coinvolgenti i vertici istituzionali.
Una contrarietà che riguarda il merito ma anche la procedura adottata, cioè il
ricorso ad una legge ordinaria per una questione che rappresenta una modifica
costituzionale.
Nel merito l’osservazione che ho avanzato è molto semplice:la nostra Costituzione
conosce l’istituto dell’immunità parlamentare, che si chiama così perché è una
tutela che viene prevista a difesa di ogni eletto del popolo, per proteggerlo.
Si vuole ora un ripristino totale di quell’istituto? Il presidente del Consiglio
ne ha legittimamente parlato. Ed io credo che si tratti di una posizione più rigorosa
ed ortodossa della strada che invece si è scelta. Ricordo soltanto che quando
il Parlamento, con una votazione carica di passione, sancì la totale abolizione
dell’autorizzazione a procedere non lo fece perché quello era un istituto iniquo,
ma perché ad un certo punto non si era data la possibilità di procedere a nessuno,
per nessun motivo.
Chi, in modo trasparente, vuole proporre il ripristino dell’immunità, in ogni
caso non può prescindere dal rispetto di due condizioni. La prima è che si proceda
sempre, per rispettare l’articolo 3 della Costituzione, che afferma l’uguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge. L'eccezione può verificarsi quando
ci si trovi in presenza di fondato sospetto del cosiddetto fumus persecutionis.
Naturalmente, per le necessarie garanzie, questa valutazione dovrebbe essere affidata
ad una votazione a maggioranza qualificata.
La seconda condizione riguarda il rispetto delle procedure richieste dalla nostra
Carta per le modifiche costituzionali.
Ora la maggioranza ha voluto introdurre un privilegio per i vertici delle istituzioni
democratiche dello Stato che nella Costituzione non c’è. Una novità che rappresenta
una rottura dell’eguaglianza di fronte alla legge.
Ma nel momento in cui inseriamo nella Carta costituzionale una novità così dirompente,
è possibile mai farlo con una legge ordinaria senza determinare una lacerazione
profonda? In questo modo si crea un precedente di enorme gravità che inevitabilmente
condurrà in altri casi a sostenere modifiche costituzionali di fatto con argomentazioni
capziose, nelle quali si evidenzierà più la bravura di chi riuscirà ad inventare
una strada che possa apparire lecita che non la chiarezza di cui la Costituzione
ha bisogno.
E mi rincresce che nella questione si coinvolga anche il Capo dello Stato. Dovremmo
sempre tenere presenti, infatti, le ragioni di opportunità e le necessarie delicatezze
costituzionali.
Ma perché queste pericolose forzature? Il problema – non è un mistero – riguarda
in particolare un processo in corso. Rispetto al quale ho avanzato una domanda:
dove è scritto che, compiuto saggiamente lo stralcio, il processo stralciato debba
proseguire a distanza di otto, dieci giorni dall’altro? Di fronte all’imminenza
del semestre italiano di presidenza europea, un dialogo tra avvocati e magistrati
su questo punto non dovrebbe essere soltanto possibile ma direi obbligatorio.
E’ impensabile, infatti, che un presidente del Consiglio alle prese con le responsabilità
istituzionali previste dalla presidenza del semestre possa avere anche solo un
secondo di tempo per riflettere su un problema che gli brucia di dentro. E dunque
l’ipotesi che questo stralcio possa implicare un rinvio a nuovo ruolo, potrebbe
consentire di superare la questione dei tempi e della sospensione. Certo, si tratterebbe
di ipotesi che io posso non condividere, ma certamente la Carta costituzionale,
al massimo, chiude un occhio. Ma se si verifica una riforma attuata con legge
ordinaria, la Carta costituzionale è gravemente ferita. Questo è il mio convincimento
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Oscar Luigi Scalfaro
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