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06-08-2004
Le ragioni del concepito
Riflessioni giuridiche (e non solo) sulle "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" (l. 19 febbraio 2004, n. 40).
autore: Alberto Gambino

Indice dell'articolo
pag. 1 Le ragioni del concepito
pag. 2 Le ragioni del concepito


Le ragioni del concepito
Quando ero bambino, durante le gite in montagna ad alta quota, mi ripetevano di non lanciare sassolini: quella minuscola pietra, rotolando sul pendìo, avrebbe incontrato altre pietre di dimensioni maggiori fino a provocare una frana. Cosa c'entra tutto questo con l'approvazione da parte del Parlamento italiano della legge sulla procreazione medicalmente assistita? Che per quanto ci si sforzi di commentare una legge secondo il più sicuro dei metodi giuridici, e cioè che la legge vada interpretata soprattutto per quello che dice, quando il legislatore affronta temi che aprono squarci su quanto di più misterioso esista nell'universo (l'inizio della vita) non può farsi a meno di partire dalle origini dei fenomeni, cercandone le cause, le premesse, che, nel caso, toccano sì il diritto ma anche e soprattutto biologia e filosofia, intrecciandoli tra di loro. Il tema coinvolge una domanda fondamentale, cui risponde la scienza: quando inizia la vita?; ed una domanda conseguente, cui deve dare risposta il diritto: che valutazione darne?Sulla prima questione vi è una certa unanimità: la vita comincia quando l'unione dei gameti dà inizio ad un processo biologico irreversibile. Sulla seconda domanda le risposte si diversificano.C'è chi ritiene che vi sia una fase della vita degna di essere vissuta nei limiti in cui non si scontri con interessi contrastanti prevalenti (si fa il caso dell'aborto terapeutico), e vi sia una fase in cui la stessa vita prevalga anche innanzi agli stessi interessi contrastanti (il feto che abbia superato il terzo mese di vita). Secondo questo schema le valutazioni sulla rilevanza della vita sono misurate sul parametro di una relazionalità che ha come termine di riferimento non chi vive quella vita di cui si discute, ma un soggetto-altro.  Così la sacrificabilità della vita si attenua man mano che la coscienza sociale sente più forte il vincolo relazionale. Lo stesso principio è applicabile alla vita embrionale per la rilevanza tenue del legame tra la donna e l'embrione che porta in grembo. L'approccio relazionale si realizza perciò nel valore che quella vita rappresenta non di per se stessa ma nell'ottica di chi vi entra in contatto. Questa impostazione è stata seguita dalla legge sull'aborto (l. 22 maggio 1978, n. 194); non appare così invece per la legge sulla fecondazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40). In effetti, la crasi tra le due situazioni (dignità dell'embrione e dignità della persona umana) appare illogica (sarebbe un po' come sostenere che la valanga non abbia il suo dynamis nella palla di neve, restando ad essa estranea), ed è foriera di pericolose conseguenze. L'illogicità si evince riflettendo sulla dinamica di sviluppo che accomuna gli esseri viventi.  Ciascuno di noi appare comunemente agli altri attraverso il proprio corpo, che però negli anni non è mai uguale a se stesso, trasformandosi continuamente. I biologi ci dicono che ogni sette anni le cellule dell'organismo si rigenerano quasi completamente. Il mio corpo attuale dunque non è uguale a quello di cinque anni fa, che a sua volta era diverso dal mio corpo infantile, e, risalendo, dal mio corpo fetale ed embrionale. Eppure sono sempre io, la mia identità non cambia. C'è cioè un elemento identitario che rappresenta l'essenza del mio essere, che è sempre inerente alla mia cangiante manifestazione corporea ed è già compresente sin dal momento della prima manifestazione corporea embrionale. La crasi tra dignità dell'embrione e dignità della persona umana è anche pericolosa. Ove infatti si ammetta una diversità della soglia di dignità della vita umana a seconda della fase di sviluppo e delle sue attitudini relazionali, nulla impedirebbe, da un punto di vista logico, che tale distinzione possa riprodursi per sancire un minus di dignità ogniqualvolta il cittadino già nato non sia nel pieno delle sue attitudini. La normativa in materia, antecedente alla legge n. 40/2004, ha dovuto fare i conti con questi rilievi, assegnando, non di rado, una dignità giuridica della condizione biologica prenatale di un corpo che, per quanto minuscolo, è portato a svilupparsi progressivamente (in forza di quell'io vitale) sino a nascere. Risalendo indietro dal momento della nascita il nostro legislatore riconosce già alcuni diritti al non-nato: a) qualità di vittima dell'omicidio (nella fattispecie dell'infanticidio) durante il parto o alle soglie del parto (art. 578 cod. pen.), che secondo la dominante opinione estensiva abbraccia anche il feto idoneo a vivere fuori dal grembo materno; b) titolare del c.d. diritto al soccorso (diritto alla vita e diritto a nascere) ove abbia raggiunto la soglia della "vitalità", che riguarda il feto ancora in utero (art. 7, 3° comma, l. 22 maggio 1978, n. 194); c) qualità di bene giuridico (vita) risarcibile; d) titolare di un diritto alla salute e a nascere sano; e) qualità di paziente e di terzo beneficiario nel contratto di cura; f) titolare del diritto all'identità genetica, alla dignità umana, a non essere oggetto di ricerca. Si tratta di un reticolato normativo che conferma una continuità (biologica e dunque anche) giuridica tra nato e non nato.Veniamo alla legge n. 40/2004. L'individuazione dei diritti attribuiti al concepito prende le mosse dall'articolo 1, 1° comma, che stabilisce che "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito". Qualche commentatore ha individuato in tale norma l'attribuzione di una capacità giuridica generale anche a chi non è nato, sovrapponendo così il concetto dell'idoneità ad essere genericamente titolare di diritti e di doveri, di stampo eminentemente civilistico (idoneità, che per l'art. 1 cod. civ. riguarda i soggetti già nati) con il concetto di soggettività giuridica, cioè titolarità di taluni diritti tutelati dall'ordinamento nel suo complesso. L'articolo 1 della legge n. 40/2004 rinvia ad una serie di diritti espressamente attribuiti al concepito da altre disposizioni della stessa legge. Se ne individuano quattro fondamentali. Primo: diritto ad avere due genitori maggiorenni, conviventi, di sesso diverso (art. 12, 1° e 2° comma). Si sanziona l'eventuale scissione tra paternità/maternità genetica e civile (sarebbe il caso dell'eterologa, art. 4, 3° comma) e tra maternità biologica e genetica (caso della maternità surrogata).

 


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