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06-08-2004
Le ragioni del concepito
Riflessioni giuridiche (e non solo) sulle "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" (l. 19 febbraio 2004, n. 40).
autore: Alberto Gambino
Indice dell'articolo
pag. 1 Le ragioni del concepito
pag. 2 Le ragioni del concepito
Le ragioni del concepito
Quando ero bambino, durante le gite in montagna ad alta quota, mi ripetevano
di non lanciare sassolini: quella minuscola pietra, rotolando sul pendìo, avrebbe
incontrato altre pietre di dimensioni maggiori fino a provocare una frana. Cosa
c'entra tutto questo con l'approvazione da parte del Parlamento italiano della
legge sulla procreazione medicalmente assistita? Che per quanto ci si sforzi di
commentare una legge secondo il più sicuro dei metodi giuridici, e cioè che la
legge vada interpretata soprattutto per quello che dice, quando il legislatore
affronta temi che aprono squarci su quanto di più misterioso esista nell'universo
(l'inizio della vita) non può farsi a meno di partire dalle origini dei fenomeni,
cercandone le cause, le premesse, che, nel caso, toccano sì il diritto ma anche
e soprattutto biologia e filosofia, intrecciandoli tra di loro. Il tema coinvolge
una domanda fondamentale, cui risponde la scienza: quando inizia la vita?; ed una domanda conseguente, cui deve dare risposta il diritto: che valutazione darne?Sulla prima questione vi è una certa unanimità: la vita comincia quando l'unione
dei gameti dà inizio ad un processo biologico irreversibile. Sulla seconda domanda
le risposte si diversificano.C'è chi ritiene che vi sia una fase della vita degna
di essere vissuta nei limiti in cui non si scontri con interessi contrastanti
prevalenti (si fa il caso dell'aborto terapeutico), e vi sia una fase in cui la
stessa vita prevalga anche innanzi agli stessi interessi contrastanti (il feto
che abbia superato il terzo mese di vita). Secondo questo schema le valutazioni
sulla rilevanza della vita sono misurate sul parametro di una relazionalità che
ha come termine di riferimento non chi vive quella vita di cui si discute, ma
un soggetto-altro. Così la sacrificabilità della vita si attenua man mano che
la coscienza sociale sente più forte il vincolo relazionale. Lo stesso principio
è applicabile alla vita embrionale per la rilevanza tenue del legame tra la donna e l'embrione che porta in grembo. L'approccio relazionale
si realizza perciò nel valore che quella vita rappresenta non di per se stessa
ma nell'ottica di chi vi entra in contatto. Questa impostazione è stata seguita
dalla legge sull'aborto (l. 22 maggio 1978, n. 194); non appare così invece per
la legge sulla fecondazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40).
In effetti, la crasi tra le due situazioni (dignità dell'embrione e dignità della
persona umana) appare illogica (sarebbe un po' come sostenere che la valanga non
abbia il suo dynamis nella palla di neve, restando ad essa estranea), ed è foriera di pericolose conseguenze.
L'illogicità si evince riflettendo sulla dinamica di sviluppo che accomuna gli
esseri viventi. Ciascuno di noi appare comunemente agli altri attraverso il proprio
corpo, che però negli anni non è mai uguale a se stesso, trasformandosi continuamente.
I biologi ci dicono che ogni sette anni le cellule dell'organismo si rigenerano
quasi completamente. Il mio corpo attuale dunque non è uguale a quello di cinque
anni fa, che a sua volta era diverso dal mio corpo infantile, e, risalendo, dal
mio corpo fetale ed embrionale. Eppure sono sempre io, la mia identità non cambia.
C'è cioè un elemento identitario che rappresenta l'essenza del mio essere, che
è sempre inerente alla mia cangiante manifestazione corporea ed è già compresente
sin dal momento della prima manifestazione corporea embrionale. La crasi tra dignità
dell'embrione e dignità della persona umana è anche pericolosa. Ove infatti si
ammetta una diversità della soglia di dignità della vita umana a seconda della
fase di sviluppo e delle sue attitudini relazionali, nulla impedirebbe, da un
punto di vista logico, che tale distinzione possa riprodursi per sancire un minus di dignità ogniqualvolta il cittadino già nato non sia nel pieno delle sue attitudini.
La normativa in materia, antecedente alla legge n. 40/2004, ha dovuto fare i conti
con questi rilievi, assegnando, non di rado, una dignità giuridica della condizione
biologica prenatale di un corpo che, per quanto minuscolo, è portato a svilupparsi
progressivamente (in forza di quell'io vitale) sino a nascere. Risalendo indietro
dal momento della nascita il nostro legislatore riconosce già alcuni diritti al
non-nato: a) qualità di vittima dell'omicidio (nella fattispecie dell'infanticidio)
durante il parto o alle soglie del parto (art. 578 cod. pen.), che secondo la
dominante opinione estensiva abbraccia anche il feto idoneo a vivere fuori dal
grembo materno; b) titolare del c.d. diritto al soccorso (diritto alla vita e
diritto a nascere) ove abbia raggiunto la soglia della "vitalità", che riguarda
il feto ancora in utero (art. 7, 3° comma, l. 22 maggio 1978, n. 194); c) qualità
di bene giuridico (vita) risarcibile; d) titolare di un diritto alla salute e
a nascere sano; e) qualità di paziente e di terzo beneficiario nel contratto di
cura; f) titolare del diritto all'identità genetica, alla dignità umana, a non
essere oggetto di ricerca. Si tratta di un reticolato normativo che conferma una
continuità (biologica e dunque anche) giuridica tra nato e non nato.Veniamo alla
legge n. 40/2004. L'individuazione dei diritti attribuiti al concepito prende
le mosse dall'articolo 1, 1° comma, che stabilisce che "Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito". Qualche commentatore ha individuato
in tale norma l'attribuzione di una capacità giuridica generale anche a chi non
è nato, sovrapponendo così il concetto dell'idoneità ad essere genericamente titolare di diritti e di doveri, di stampo eminentemente civilistico (idoneità, che per l'art. 1 cod. civ. riguarda i soggetti già nati) con il concetto
di soggettività giuridica, cioè titolarità di taluni diritti tutelati dall'ordinamento nel suo complesso.
L'articolo 1 della legge n. 40/2004 rinvia ad una serie di diritti espressamente
attribuiti al concepito da altre disposizioni della stessa legge. Se ne individuano
quattro fondamentali. Primo: diritto ad avere due genitori maggiorenni, conviventi, di sesso diverso (art. 12, 1° e 2° comma). Si sanziona l'eventuale scissione tra paternità/maternità
genetica e civile (sarebbe il caso dell'eterologa, art. 4, 3° comma) e tra maternità
biologica e genetica (caso della maternità surrogata).
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