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29-11-2005
I fondamenti giuridici di una possibile convivenza
di Augusto Barbera e Stefano Ceccanti
per “Atlantide” n. 3/2005
autore: Stefano Ceccanti
Indice dell'articolo
pag. 1 Le decisioni su temi “eticamente sensibili”
pag. 2 Il rapporto diritto e morale
pag. 3 I confini delle libertà
pag. 4 Il principio di maggioranza
pag. 5 Distinguere tra singoli, gruppi e ordinamento dello Stato
pag. 6 Il” bipolarismo etico” e la moderazione dei bipolarismi
pag. 7 Non opporre fondamenti e convivenza
pag. 8 Riferimenti bibliografici
Le decisioni su temi “eticamente sensibili”
Sempre più i legislatori europei saranno impegnati su temi “eticamente sensibili”.
Temi che riguardano la vita (quando essa ha inizio? Esiste un diritto alla vita
dell’embrione?) o che riguardano la morte (esiste un diritto a darsi la morte?
E’ lecita l’eutanasia? Fino a che punto può spingersi l’accanimento terapeutico?
È consentito il testamento biologico?) o che concernono la sessualità (riconoscere
le unioni omosessuali?) o la generazione (quali i limiti al diritto alla procreazione?)
o l’uso del proprio corpo (fino a che punto sono punibili le mutilazioni genitali
?).
Raramente questi temi trovano spazio nei classici recinti del diritto costituzionale
e solo da qualche anno appaiono qua e là introdotti da dichiarazioni internazionali
o da caute decisioni della Corte europea dei diritti. Non infrequente è l’assunzione
di questi temi nell’ambito del diritto costituzionale attraverso un’attività interpretativa
evolutiva delle vigenti norme costituzionali. La Corte italiana, ad esempio, ha
enucleato progressivamente - utilizzando la clausola aperta di cui all’art. 2
della Costituzione - il “diritto alla vita” che il testo costituzionale sottendeva
solo in parte attraverso il divieto della pena di morte.
Il legislatore ordinario, in vari Stati, sia pure con atteggiamento spesso sperimentale,
sta occupando progressivamente tale campo, ma si tratta di temi che involgono
la sfera (materiale) del diritto costituzionale. Non sempre la loro disciplina
tocca norme formalmente costituzionali ed è (sempre formalmente) possibile la
loro disciplina con legge ordinaria, ma esse richiedono regole comuni. Lo dimostrano
le convergenze e le maggioranze trasversali che su queste regolazioni si formano
nei Parlamenti e il ricorso, sempre più frequente, allo strumento referendario
per la loro approvazione o la loro conferma. Ma quale il fondamento di queste
regole comuni?
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29-11-2005
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