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06-08-2004
Dalla parte dell’embrione
La legge sulla fecondazione assistita e il referendum. Prosegue il dibattito
autore: Alberto Gambino
fonte: Articolo apparso su Europa

Indice dell'articolo
pag. 1 Dalla parte dell'embrione
pag. 2 Dalla parte dell'embrione


Dalla parte dell'embrione
Il dibattito che è seguito all’articolo di Marco Olivetti sui referendum della legge 40/2004 richiede una pausa di riflessione anche alla luce della recente approvazione delle linee guida da parte del Consiglio superiore di sanità. Le notizie sui contenuti del documento, pur non ancora pubblicato in Gazzetta, chiariscono, direi definitivamente, almeno tre aspetti sino ad oggi controversi: il divieto di diagnosi invasive sull’embrione; l’impossibilità di un impianto coattivo di embrioni sulla donna non consenziente; la (conseguente) possibilità di crioconservare gli embrioni rifiutati.
In effetti, le tre situazioni appena descritte, pur non essendo esplicitate nella legge 40/2004, potevano già essere comunemente accolte. Il divieto di diagnosi invasiva preimpianto, infatti, si muove nell’orizzonte dell’articolo 1 della legge, che assegna al concepito la titolarità di diritti soggettivi, tra cui si prevedono espressamente il diritto alla propria identità genetica (con i divieti di manipolazione e di selezione eugenetica, di ricerca se non per fini terapeutici dell'embrione stesso, articolo 13, 1°, 2° e 3° comma) ed il diritto alla propria integrità fisica (divieto di sperimentazione, clonazione, commercio, soppressione e riduzione embrionaria, articoli 13, 1° e 3° comma; 14, 1° e 4° comma). La legge prevede anche il diritto di essere informati sullo stato di salute dell’embrione stesso. Ora poiché gli esperti affermano che le indagini preimpianto, proprio per la loro invasività, mettono sempre a rischio la salute dell’embrione, consegue che dal bilanciamento dei due diritti (salvaguardia della salute dell’embrione e diritto di conoscerne lo stato di salute) possa essere ammessa soltanto un’osservazione sullo stato di salute dell’embrione di tipo non invasivo (l’esame morfologico per intenderci, che si effettua osservando l’embrione al microscopio).
Le linee guida ministeriali aggiungono che la diagnosi preimpianto, oltre che per la sua invasività, non è ammissibile nel caso in cui sia finalizzata ad una selezione eugenetica, ossia per migliorare la razza. Non mi pare sia questo il caso di chi volesse conoscere lo stato di salute dell’embrione per una possibile trasmissione di malattia genetica ereditaria (era il caso della coppia siciliana affetta da thalassemia).
Qui il divieto discende direttamente dal fatto che diagnosi idonee a scoprire tali malattie sono sempre invasive e, dunque, potenzialmente idonee a mettere a rischio l’integrità dell’embrione stesso (cosa che è espressamente vietata).
Del resto proprio il comunicato del ministero della salute dello scorso 27 luglio tenta di spiegare (ma lo fa con poca chiarezza) che ove un giorno le diagnosi preimpianto non fossero più invasive e ci fosse la possibilità di curare l’embrione stesso, allora tale indagine sarebbe possibile (di qui la necessità di un aggiornamento triennale delle linee guida). In merito all’impossibilità di un impianto coattivo di embrioni nell’utero della donna, si era già ampiamente rilevato da più parti come né il diritto penale né il diritto civile conoscono un simile strumento di tutela. Il diritto penale, stante il principio di tassatività delle pene, conosce solo le misure repressive espressamente indicate dalla legge. Il diritto civile, per quanto lasci una maggiore discrezionalità al giudice nella scelta delle cosiddette misure cautelari, non conosce alcuna possibilità di far eseguire obblighi di fare, come sarebbe un impianto forzoso di ovuli fecondati. Il richiamo all’incoercibilità da parte delle linee guida, per quanto giuridicamente inutile, è invece utile su un piano politico-sociale sgombrando il campo da improvvidi richiami a impianti coattivi sulla donna che rifiuta l’embrione da lei generato.

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